L'articolo 6-bis disciplina le attività di edilizia libera soggette a preventiva comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); queste sono quelle non disciplinate dagli articoli 6, 10 e 22, e cioè:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino le parti strutturali e le modifiche ai prospetti e cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici;
- frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere;
- gli interventi di restauro e risanamento conservativo che non interessino parti strutturali. In questi casi l'interessato, prima di iniziare i lavori, deve trasmettere all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale (stato di fatto, stato di progetto e raffronti con i gialli e i rossi) e la CILA asseverata da un tecnico abilitato.